Diritto Tributario
Il Diritto Tributario è una branca del Diritto Finanziario che a sua volta fa parte del Diritto Amministrativo. Il Diritto Tributario è definibile come quel complesso di norme e di principi facenti parte del nostro ordinamento che disciplinano e regolano l’Imposizione Tributaria. Nell’ambito del Diritto Tributario vi sono norme che regolano i presupposti, le sanzioni e la natura del Tributo, ed in questo caso si tratta di norme di Diritto Sostanziale, e norme che invece regolano l’applicazione del tributo nonché norme punitive e processuali ed in questo senso di parla di Diritto Tributario in senso lato. La Giurisdizione del Diritto Tributario è esercitata in primo grado dalle Commissioni Tributari Provinciali ed in grado di appello dalle Commissioni Tributarie Regionali. La Giurisdizione Tributaria si applica a tutte le controversie aventi ad oggetto Tributi di ogni genere e specie compresi quelli regionali, provinciali e comunali. Ancora, appartengono alla Giurisdizione Tributaria tutte le controversie riguardanti sanzioni amministrative irrogate da Uffici Finanziari, sovraimposte, addizionali e le controversie promosse dai singoli concernenti l’estensione, il classamento e la ripartizioni dei terreni e delle singole unità immobiliari. Ai fini istruttori, è bene specificare che il nostro ordinamento riconosce ampi poteri alle Commissioni Tributarie: esse possono infatti esercitare tutte le facoltà di accesso, di richiesta dati, di informazione e di chiarimenti e possono altresì chiedere alle Amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici (quali, ad esempio, la Guardia Di Finanza), di disporre consulenza Tecnica. Dunque vista l’ampiezza dei poteri facenti capo alle commissioni Tributarie, per qualsiasi controversia è bene affidarsi ad uno specialista che sia specializzato nella materia tributaria.
La Classificazione dei Tributi ed i procedimenti avanti alle Commissioni Tributarie
Nel linguaggio comune quando si parla di Tributi si fa riferimento, a volte indistintamente, al concetto di “Tassa”, di “Imposte”, di “Contributi”. Spesso questi termini sono usati indistintamente ed impropriamente perché quando si parla di Tributo si deve far riferimento ad un concetto più ampio: quello di una prestazione patrimoniale che fa sì che tutti possano concorrere al finanziamento della spesa pubblica. Il Tributo è dunque un’entrata che lo stato preleva coattivamente tramite un’imposizione effettuata sul contribuente ed è pertanto una manifestazione del potere impositivo dello stato. A sua volta nei Tributi vi sono le Imposte che sono da considerarsi il Tributo per eccellenza, ovvero quello strumento di prelievo neutro che colpisce i contribuenti. Le imposte possono essere imposte dirette o indirette, personali o reali, progressive o proporzionali, istantanee o periodiche. La Tassa che è invece un Tributo da considerarsi una prestazione coattiva dovuta ad un determinato ente pubblico ed infine il Contributo è da ricollegarsi ad un particolare vantaggio economico. Qualunque sia il Tributo cui si fa riferimento, la giurisdizione in materia Tributaria è affidata alle Commissioni Tributarie. La particolarità dei procedimenti avanti alle Commissioni Tributarie è che essi si introducono con Ricorso che deve avere determinati contenuti previsti dalla legge pena la nullità dell’atto o l’inammissibilità del ricorso. Il ricorso deve poi essere presentato avanti alla Segreteria della Commissione Tributaria competente entro determinati termini a pena di improcedibilità. Per tali motivi nell’ambito del Diritto Tributario così come anche negli altri ambiti è sempre bene rivolgersi ad un avvocato specializzato nella materia al fine di evitare di incorrere in errori che potrebbero danneggiare gravemente l’utente. Se dunque necessiti di assistenza legale in ambito Tributario e desideri affidarti ad uno specialista della materia, non perdere tempo e compila l’apposito form che trovi sul sito AvvocatoFacile.it e sarai contattato da un Avvocato Specializzato in Diritto Tributario.
Concessionari devono eseguire correttamente le notifiche delle cartelle esattoriali altrimenti le ipoteche sono inammissibili: giudice annulla iscrizione ipoteca e vendita.
Stop alle ipoteche sulle case e all’espropriazione forzata, per cartelle esattoriali di somme per infrazioni al Codice della Strada e tributi, se il relativo avviso di mora non è stato notificato al debitore. Non solo, il concessionario di pubblico servizio dovrà pagare i danni per il comportamento illecito consistito nella tentata vendita in pendenza di opposizione del debitore all’iscrizione ipotecaria e le spese legali.
È quanto emerge dalle motivazioni di una sentenza, giunta al termine di una complessa battaglia giudiziaria. Nell’accogliere il ricorso di un signore risultante debitore per multe al Codice della Strada, il magistrato napoletano della prima sezione civile ha infatti dichiarato l’illegittimità della procedura di pignoramento disposta dalla Concessionaria del servizio di riscossione sull’immobile di proprietà dell’opponente, perché irrispettosa delle norme sulle notifiche e contraria al dettato di cui all’articolo 76 Dpr 602/73. Inoltre, ha condannato la stessa società al risarcimento del danno esistenziale e da turbamento alla qualità della vita in favore del ricorrente per complessive 2.000,00 euro, dovute alla condotta scorretta posta in essere attraverso l’adozione del provvedimento di pignoramento e tentata vendita dell’immobile.
Sull’aspetto della mancata notifica, poi, il giudice sottolinea che il Concessionario non poteva procedere al pignoramento in base ai titoli per i quali non era stato prima notificato l’avviso di mora, previsto dall’articolo 50 comma 2, Dpr 602/73. Il motivo? Tale comportamento è lesivo del diritto di difesa del cittadino, che anche contro l’avviso di mora può ancora produrre opposizione. E proprio sullo strumento dell’opposizione, in questo caso relativo a cartelle esattoriali emesse per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice napoletano si sofferma, indicando tutta una serie di rimedi di cui il debitore può avvalersi:
- l’opposizione ai sensi della legge 689/81, allorchè sia mancata la notificazione dell’ordinanza – ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all’interessato di recuperare l’esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
- l’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’articolo 615 Cpc, allorchè si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
- l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’articolo 617 Cpc, allorchè si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Dopo un ricorso d’urgenza, rigettato dal Tribunale di Napoli, un cittadino C. S. riesce a salvare la sua casa ipotecata e messa in vendita dalla Gestline grazie alla vittoria dell’ultimo processo di opposizione all’esecuzione proposto innanzi al Giudice ordinario competente per valore, materia e territorio.
Un’importante sentenza che finalmente chiarisce un po’ la normativa sull’esecuzione forzata da parte dei concessionari, palesemente incostituzionale e salva dalla vendita all’asta una casa su cui la Gestline aveva iscritto ipoteca per presunte cartelle esattoriali non pagate. Il magistrato partenopeo in accoglimento della domanda introduttiva ha annullato l’istanza di vendita e l’asta della casa del malcapitato contribuente, sulla quale la Gestline Spa aveva irregolarmente iscritto ipoteca per presunti debiti mai regolarmente notificati; infatti il provvedimento esecutivo intrapreso dalla concessionaria risultava illegittimo e contrario alla normativa vigente, non rispettando i presupposti di legge per l’iscrizione dell’ipoteca e per la richiesta di vendita del bene.
Lo scandalo continua anche dopo i centomila fermi amministrativi “pazzi”, in parte bloccati solo grazie a sentenze di alcuni giudici che hanno imposto il rispetto della legge, ora infatti piovono le ipoteche “pazze” sugli immobili dei napoletani sempre in base alle famose cartelle “pazze” e in violazione a ogni regola del diritto.
Purtroppo, visto l’interesse economico in gioco e il gran numero di cittadini, che solo per paura di subire il pignoramento del veicolo o l’ipoteca della casa paga subito tutto quanto richiestogli, la Gestline continua a sparare nel mucchio ignorando i principi di trasparenza, correttezza e buona fede e tentando in ogni modo di recuperare denaro dai contribuenti, addebitandogli somme non dovute, interessi errati e spese insistenti anche relative a multe o crediti annullate, prescritte, condonate o già pagate.
Lo studio si occupa di tutelare i diritti dei cittadini onesti che a causa delle lungaggini dei processi rimangono per anni intrappolati in iter burocratici incredibili e nelle procedure ipotecarie a loro danno con gravissimi pregiudizi e danni personali.