Diritto Sanitario e responsabilità medica

Diritto Sanitario e responsabilità medica

Lo Studio assiste nei giudizi civili e penali i clienti danneggiati da errori medici.

Il Diritto Sanitario è quel ramo del diritto che tratta questioni attinenti la responsabilità del medico, dell’ospedale e della struttura sanitaria individuando, in relazione a danni occorsi al paziente, eventuali profili di errore e di colpa del medico per poi attivarsi nelle sedi civili e penali per il risarcimento dei danni.

Lo Studio Legale si occupa di diritto sanitario. La singola questione viene gestita da un team di professionisti (avvocati, medici legali, periti, ecc) al fine di garantire al cliente un’assistenza completa ed un adeguato risarcimento in tempi ragionevoli, evitando ove possibile, il ricorso a procedure giudiziarie.

La nostra assistenza è diretta sotto il profilo legale a tutelare l’integrità psico – fisica dell’individuo assistendolo nella richiesta di risarcimento del danno biologico che deriva dalla lesione della salute cagionata da errore medico (sia per i danni patrimoniali ma anche per le sofferenze morali).

Lo Studio si occupa molto frequentemente di inoltrare richieste di risarcimento danni per errori medici derivanti da interventi di chirurgia estetica e plastica, assicurando ai propri assistiti un’assistenza a 360 gradi finalizzata all’ottenimento del risarcimento dovuto (danni patrimoniali, non patrimoniali, morali, psicologici, alla vita di relazione).

In particolare assistiamo il nostri clienti (sia sotto il profilo civilistico che penalistico) per:

  • richieste risarcitorie derivante da errori diagnostici
  • richieste risarcitorie derivanti da interventi chirurgici non correttamente eseguiti
  • richieste risarcitorie derivanti da irregolarità nelle procedure di consenso informato
  • problematiche connesse ai Trattamenti Sanitari Obbligatori
  • richieste risarcitorie connesse alla somministrazione errata di terapie
  • azioni risarcitorie nei confronti del medico e/o della struttura ospedaliera

LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL MEDICO

È quella responsabilità che ricade in capo al medico per i danni cagionati ai pazienti che si sono sottoposti alle sue cure a causa di suoi errori o omissioni.Occorre precisare che sul medico grava un’obbligazione di mezzi, cioè non è tenuto a raggiungere un determinato risultato – come garantire la guarigione dalla malattia – ma utilizzare la diligenza professionale necessaria per raggiungerla.

LA RIFORMA GELLI

La legge n.24/2017detta “Gelli-Bianco”  ha introdotto significative modifiche in tema di responsabilità medica, creando un doppio binario:

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DELLA STRUTTURA SANITARIA

Questa forma di responsabilità sorge quando fra il paziente e la Struttura Sanitaria si è instaurato un contratto di spedialità, cioè quando il paziente è stato accettato in ospedale ai fini di un ricovero ed ha firmato anche il consenso informato, oppure per una visita ambulatoriale, con la conseguenza che la Struttura Sanitaria dovrà mettere a disposizione del paziente macchinari, medicinali, personale medico e paramedico efficiente e preparato.

Quando la Struttura Sanitaria è responsabile?
La responsabilità opera:
– sia per carenze organizzative e strutturali;
ad esempio: il medico si trovi ad operare con strumenti totalmente inadeguati, i macchinari per la diagnostica non siano funzionati, la carenza o disorganizzazione del personale causino difetti di vigilanza sul paziente con conseguenti lesioni.
– sia per errori od omissioni del personale medico e ausiliario operante presso la medesima struttura sanitaria.

Quali sono le prove da fornire nei giudizi contro la Struttura Sanitaria?
Il paziente danneggiato deve limitarsi a dimostrare:
– contratto con la struttura;
– insorgenza o aggravamento della patologia;
– inadempimento del medicoastrattamente idoneo a cagionare il danno

Come si tutelerà la Struttura Sanitaria?
La Struttura Sanitaria dovrà invece dimostrare:
– di non aver posto in essere nessun inadempimento;
– che il danno sia stato determinato da un evento imprevisto ed imprevedibile.
Ne consegue che qualora all’esito del giudizio permanga incertezza sull’esistenza del nesso causale fra condotta della Struttura e danno, questo ricada sul debitore/Struttura Sanitaria.
Nota bene: La richiesta di risarcimento del danno si prescrive in 10 anni dall’evento

LA RESPONSABILITÀ DEL MEDICO

L’7 com.3 della Legge 24/2017 (Gelli-Bianco)prevede che il singolo medico risponderà del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 cc (responsabilità fatto illecito) salvo che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente. I casi di responsabilità extracontrattuale ben potrebbero rinvenirsi per esempio negli interventi di urgenza o comunque in stato di incoscienza della vittima, ma anche nei confronti del medico di base, insomma dove manca il contratto con l’ospedale.

Quali sono le prove da fornire nei giudizi contro il medico?
In questo caso l’onere probatorio è più gravoso per il paziente che agisce in giudizio perché deve dimostrare:
– il danno subito, per “imperizia, negligenza e imprudenza”, nei seguenti casi di malasanità:

  • morte per infezione ospedaliera
  • morte neonato durante il parto
  • morte pre-parto o post-parto
  • malformazione grave o lesioni permanenti a seguito del parto
  • errore medico nascita
  • intervento colonna vertebrale
  • infezione a protesi
  • infarto non tempestivamente diagnosticato
  • terapia insufficiente su anziani
  • incisione arteria durante intervento
  • diagnosi errata
  • operazioni chirurgiche sbagliate per colpa medica
  • errore medico errata terapia
  • errato soccorso ospedaliero
  • parti malriusciti con gravi conseguenze e lesioni per il neonato
  • infezioni ospedaliere
  • infezioni da trasfusione
  • Omessa diagnosi
  • Violazione consenso informato

Il nesso causale tra condotta del sanitario ed evento dannoso;
La colpa o dolo del sanitario.

Che cosa è il nesso di causalità?
Il nesso di casualitàpuò essere definito come quel rapporto in cui la lesione subita dal paziente è diretta conseguenza dell’omissione o errore del medico. In altre parole il paziente dovrà dimostrare che il medico ha agito con dolo o colpa, ad esempio: conoscenze inadeguate delle tecniche previste nelle linee guida disciplinate dall’5 Legge Gelli-Bianco, da imprudenza o imperizia e, per tale motivo, ha subito un danno. Il sanitario a sua volta potrà difendersi provando che l’evento lesivo si è verificato per causa a lui non imputabile, oppure che l’esecuzione di una determinata operazione comportava tecniche esecutive di particolare difficoltà.
Nota bene: la richiesta di risarcimento danni si prescrive in 5 anni.