Diritto Previdenziale indennità di accompagnamento e invalidità civili
Accertamento dell’invalidità civile: procedura telematica INPS
La domanda per l’ottenimento di qualunque beneficio assistenziale deve essere presentata all’INPS esclusivamente per via telematica. Per farlo è necessario munirsi di un codice PIN che si richiede
- mediante registrazione sul sito INPS;
- attraverso il numero verde INPS 803164;
- recandosi presso una sede INPS (in questo caso il PIN è rilasciato immediatamente).
- oppure essere in possesso di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
La procedura telematica prevede due fasi iniziali distinte, ma connesse e consequenziali:
- certificato medico digitale: è rilasciato da un medico certificatore accreditato [2], in possesso di apposito PIN, il quale compila online sul sito INPS la certificazione medica richiesta (inclusa una breve descrizione della diagnosi e dello stato obiettivo di salute), attestando anche, qualora ne ricorrano le condizioni, che il malato:
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- non è in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
- non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua;
- è affetto da malattia neoplastica in atto;
- è affetto da patologia grave;
- sussistono controindicazioni mediche che ne rendono rischioso o pericoloso lo spostamento dal domicilio.
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Il medico invia la certificazione per via telematica e rilascia la stampa originale firmata da esibire all’atto della visita, unitamente alla ricevuta di trasmissione con il numero del certificato, un codice fondamentale che consente al sistema di abbinare il certificato medico alla domanda;
- domanda per l’accertamento dello stato di invalidità e di handicap. Una volta ottenuto il PIN ed entro e non oltre 90 giorni dall’invio della certificazione da parte del medico, è necessario accedere al sito INPS per compilare la domanda vera e propria. Dopo aver inserito tutti i dati richiesti, incluso il numero del certificato telematico riportato sulla ricevuta rilasciata dal medico, s’invia telematicamente la domanda. Il sistema rilascia automaticamente una ricevuta che può essere stampata.
Nella domanda è possibile indicare i giorni di indisponibilità a presentarsi alla visita.
Se oltre a richiedere il riconoscimento dell’invalidità civile, si desidera usufruire anche dei benefici previsti dalla legge sull’handicap, anche se la procedura dovrebbe essere unificata per leggeè bene specificare nella domanda che si richiede la visita medico-legale per l’accertamento dell’esistenza dei requisiti previsti dalle due leggi, evitando così di essere sottoposti a due visite medico-legali. Nella domanda è possibile richiedere anche il contestuale accertamento dello stato di disabilità ai fini del collocamento obbligatorio.
La domanda può essere presentata anche tramite il patronato o le associazioni dei disabili abilitate.
Tempi e iter: completata la procedura, il sistema genera la ricevuta attestante l’avvenuta ricezione da parte dell’INPS della domanda e del relativo certificato medico. Sulla ricevuta sono riportati anche luogo, data e orario della convocazione davanti alla Commissione Medica della ASL territorialmente competente per la visita medica. La Commissione medica è tenuta a fissare la data della visita entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda [9]. In caso di impedimento si hanno 30 giorni di tempo (dalla data della domanda) per richiedere un nuovo appuntamento.
Nel caso in cui lo spostamento per recarsi alla visita medica comporti un grave rischio per la salute dell’interessato, è possibile richiedere la visita domiciliare entro e non oltre 5 giorni prima dell‘appuntamento per la visita. La richiesta verrà valutata dal Presidente della Commissione Medica.
Nel caso in cui, a pochi giorni dall’appuntamento, un evento imprevisto impedisca di presentarsi alla visita medica, è necessario comunicarlo (meglio se a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata per fax) alla ASL presso la quale siete stati convocati, che sposta l’appuntamento. La ASL fissa comunque un nuovo appuntamento anche in caso di mancato preavviso, solo che alla successiva mancata presentazione senza preavviso la domanda sarà archiviata e dovrà essere ripresentata.
La presenza del medico di fiducia (oncologo, medico di famiglia, medico legale) alla visita medico-legale è consigliabile per sostenere le ragioni dell’interessato, ma anche per illustrare adeguatamente alla Commissione Medica la documentazione sanitaria (cartella clinica, referti diagnostici/istologici, ecc.), le caratteristiche della malattia, del piano terapeutico e delle disabilità connesse e conseguenti. Poiché la Commissione Medica potrebbe trattenere la documentazione sanitaria, è bene portare con sé una copia (che la Commissione può autenticare contestualmente su richiesta) per non rimanere sprovvisti degli originali.
Subito dopo la visita la commissione ASL può rilasciare un certificato “provvisorio” che, ha efficacia immediata ai fini del godimento dei benefici connessi allo stato di invalidità e di handicap ma che diventerà definitivo solo dopo la convalida del centro medico legale INPS territorialmente competente, il quale può anche sospenderne gli effetti e decidere di convocare a visita l’interessato [10]. Il verbale ‘definitivo’ è inviato telematicamente all’interessato alla conclusione dell’iter sanitario.
Completata la fase di accertamento sanitario l’INPS invia all’interessato il verbale in versione ‘integrale’ (contenente tutti i dati sensibili) e in versione ‘ridotta’ (contenente solo la valutazione finale) per eventuali esigenze amministrative. La copia del verbale è disponibile anche attraverso il sito INPS per i possessori dell’apposito codice PIN. Se è stato riconosciuto il diritto a una prestazione economica, l’INPS apre la fase di verifica amministrativa dei requisiti socio-economici e delle modalità di pagamento, richiedendo all’interessato di fornire, sempre per via telematica, i dati richiesti relativi alla condizione reddituale e personale. I tempi di erogazione dei benefici economici spettanti sono al massimo 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Aggravamento: se la malattia progredisce, l’interessato può richiedere l’accertamento dell’aggravamento dello stato di salute, seguendo il medesimo iter previsto per la domanda di accertamento iniziale. Alla domanda è necessario allegare adeguata documentazione attestante il peggioramento della patologia tumorale per la quale sono stati richiesti l’invalidità e l’handicap
Revisione: se lo stato di invalidità o di handicap è riconosciuto per un periodo temporaneo, l’interessato sarà riconvocato dall’INPS per la visita di revisione da parte della Commissione Medica, di norma prima della scadenza del periodo indicato nel verbale di accertamento. Fino all’eventuale diversa valutazione conseguente alla visita di revisione, anche se fissata dopo la scadenza del verbale, continuano tutti i benefici e le prestazioni assistenziali già riconosciuti (Art 25, co. 6 bis, L.114/14).
Con riferimento all’aggravamento e alla revisione, si segnala che chi richiede il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità (comunque denominati) spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in sede amministrativa (invalidità civile, cecità civile e sordomutismo), non può presentare domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter amministrativo o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato [11]. In caso contrario, la domanda sarà dichiarata irricevibile.
Ricorso: se il verbale di accertamento della Commissione Medica della ASL (validato da giudizio definitivo dell’INPS) non riconosce totalmente o parzialmente la condizione di invalidità o la gravità dell’handicap o la necessità dell’indennità di accompagnamento o di frequenza, è possibile ricorrere al Tribunale competente. Dal 1° gennaio 2012 il giudizio vero e proprio deve essere preceduto da una istanza di accertamento tecnico-preventivo [12] che deve essere presentata alla sezione lavoro e previdenza del Tribunale territorialmente competente tramite un avvocato, entro e non oltre 180 giorni dalla data di ricevimento del verbale di accertamento. L’accertamento tecnico-preventivo è una fase preliminare alla “causa” vera e propria e ha lo scopo di verificare la condizione sanitaria dell’interessato. Il giudice nomina un medico legale, che può essere affiancato dai medici legali nominati dall’INPS e dall’interessato. Il medico legale, esaminata la documentazione ed eventualmente visitato l’interessato, presenta al Tribunale una relazione. Se il suo parere è favorevole e non vi sono contestazioni, l’INPS deve procedere al pagamento delle prestazioni dovute entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento emanato dal giudice; in caso contrario, il ricorso giudiziale deve essere presentato in Tribunale entro 30 giorni dal deposito delle contestazioni [13].
Qualora l’INPS non riconosca il diritto ai benefici economici derivanti dall’invalidità civile per motivi diversi da quelli sanitari (mancanza dei requisiti reddituali, incompatibilità delle prestazioni, ecc.), è possibile proporre ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell’INPS entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di diniego. In caso di mancata risposta o mancato accoglimento del ricorso entro 90 giorni, è possibile ricorrere al Tribunale (sezione lavoro e previdenza) territorialmente competente con l’assistenza del legale di fiducia.
INDENNITÀ’ DI ACCOMPAGNAMENTO
Con l’espressione “indennità di accompagnamento” si è soliti riferirsi a quella che, più precisamente, è l’indennità di accompagnamento per persone non deambulanti senza l’aiuto di un accompagnatore o con bisogno di assistenza continua (invalidi civili), prestazione riservata dall’INPS ai soggetti invalidi o mutilati, cui sia stata riconosciuta una condizione di non autosufficienza e, in particolare, di cui sia stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore e/o l’incapacità di compiere i principali atti di vita quotidiana autonomamente, in assenza di assistenza continua.
A chi si rivolge l’indennità di accompagnamento?
Ne sono dunque destinatari tutti i soggetti che, a prescindere sia dall’età anagrafica sia dalla propria situazione reddituale, si ritrovino in accertate condizioni di minorazione psico-fisica. La prestazione viene in particolare riconosciuta sia agli italiani sia agli stranieri comunitari (se regolarmente riscritti all’anagrafe nel proprio comune di residenza) ed extracomunitari, purché in possesso da almeno un anno del permesso di soggiorno. In ogni caso, è comunque richiesta una residenza stabile e abituale sul territorio italiano.
In generale, la condizione di minorazione viene ritenuta tale quando il soggetto richiedente non riesce a compiere, senza alcuna assistenza, le azioni di vita quotidiana che, invece, un soggetto “normale” della stessa età è in grado si svolgere autonomamente (igiene personale, nutrizione, realizzazione di spostamenti basilari, orientamento spaziale e temporale, etc).
Criteri di valutazione in parte differenziati riguardano invece minori e over 65:
- nel caso di soggetti che abbiano più di 65 anni di età, il diritto all’indennità scatta in caso di difficoltà persistentia svolgere azioni quotidiane considerate normali per soggetti di pari età;
- nel caso dei minori, va invece ricordato che, dal 2014, al compimento della maggiore età subentra in automatico il diritto alla pensione di inabilità riservata ai maggiorenni totalmente inabili. Resta comunque l’obbligo per i neo-diciottenni la presentazione della documentazione necessaria (modello AP70) ad attestare il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente.
Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che sono ricoverati gratuitamente in un istituto per un periodo superiore a 30 giorni e coloro che percepiscono indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, fermo restando il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
L’indennità è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa, nonché compatibile e cumulabile con altre pensioni e con le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).
Come fare domanda per l’indennità di accompagnamento?
Premessa indispensabile alla presentazione della domanda è il certificato medico introduttivo rilasciato dal medico di base e, dunque, ’accertamento da parte dell’Inps dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento della prestazione. Fanno eccezione i minori già titolari di indennità di accompagnamento che, al momento della maggiore età e a invalidità già accertata, non devono sottoporsi a ulteriori accertamenti medici né avviare nuovi iter amministrativi. Per ottenere la pensione di inabilità, resta tuttavia necessario dimostrare la sussistenza dei requisiti reddituali.
Solo una volta ottenuto il certificato medico introduttivo (e il codice corrispondente) è quindi possibile inoltrare la propria domanda, tramite il servizio dedicato sul portale INPS o, in alternativa, rivolgendosi agli intermediari autorizzati (enti di patronato e associazioni di categoria dei disabili) e usufruendo dunque dei loro servizi telematici. L’esame della richiesta prevede anche una visita medica di accertamento presso la Commissione della propria Asl; laddove l’interessato non potesse essere trasportato, è possibile far richiesta di visita domiciliare entro almeno 5 giorni dalla data fissata dalla Commissione.
Esaminata la domanda in tutti i suoi elementi (sanitari e amministrativi), sarà l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a fornire il proprio feedback tramite raccomanda A/R o indirizzo di posta elettronica certificato, se fornito dall’utente. Con l’eccezione di situazioni di aggravamento di malattie di tipo oncologico, non è possibile inoltrare due volte la domanda per la medesima prestazione fino al termine dell’eventuale iter in corso o, nell’eventualità di ricorsi giudiziari, fino all’emissione di una sentenza passata in giudicato.
Attenzione! Con il messaggio 1930/2018, l’INPS ha segnalato di aver semplificato la procedura di presentazione online della richiesta, con l’intento di ridurre di conseguenza i tempi di attesa per il pagamento dell’indennità di accompagnamento, una volta conclusi gli accertamenti sanitari. Per il momento, la novità riguarda esclusivamente le domande inviate dagli Enti di patronato con particolare riferimento agli invalidi civili non in età lavorativa: ne sono cioè interessanti i soggetti che abbiano almeno raggiunto i 67 anni a partire dal 2019, ai quali è quindi concesso di anticipare l’invio delle informazioni “amministrative” sulle modalità di pagamento. Informazioni che, nella “procedura standard” possono essere viceversa presentate solo al termine della fase sanitaria.
Decorrenza e importo dell’indennità di accompagnamento
Una volta avvenuto l’accertamento dei requisiti necessari a maturare l’indennità di accompagnamento, il beneficio viene corrisposto per dodici mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Con riferimento al 2019, l’importo è pari a 517,84 euro.
L’importo è esente da Irpef e non è reversibile ai superstiti, in quanto strettamente correlata alle condizioni psico-fisiche del richiedente. L’indennità è inoltre compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa (senza alcun limite di reddito), nonché compatibile e cumulabile con altre pensioni e con le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).