Successioni ereditarie e donazioni
Il diritto ereditario o successorio è un complesso di norme che regola le vicende riguardanti il patrimonio di una persona fisica per il periodo successivo alla sua morte, in altri termini una branca del diritto applicabile alla successione ereditaria, per mezzo della quale si realizza in maniera equa il subingresso di determinati, nuovi titolari nei rapporti giuridici trasmissibili che riguardavano il soggetto defunto, detto de cuius, quando era ancora in vita.
- Il diritto ereditario
- La successione
- Capacità a succedere e indegnità
- Successione ereditaria cosa fare
- La dichiarazione di successione
- Successione ereditaria: le fasi
- L’accettazione dell’eredità
- Tipologie di accettazione
- L’accettazione con beneficio d’inventaria
- La successione necessaria
- La successione legittima
- La successione testamentaria
- Tipi di testamento
- Comunione ereditaria e divisione
- La divisione ereditaria: come si realizza
- La donazione
- La rinuncia all’eredità: soggetti legittimati, atto di rinuncia, effetti, revoca
- La successione di titoli azionari e fondi comuni di investimento
- Successione ereditaria: quanto costa? Le tasse di successione
- Cosa fare in caso di eredi in disaccordo
- Normativa di riferimento
- Giurisprudenza recente
Successioni
Esistono due tipi di successione: testamentaria, quando è regolata da un testamento o legittima quando è disciplinata esclusivamente dalla legge. In ogni caso il nostro ordinamento stabilisce che una quota di eredità, la legittima, spetta di diritto ai parenti più stretti. Grazie alla sua preparazione specifica in materia, l’intervento del notaio è di estrema importanza per compiere le scelte più adeguate alle proprie esigenze e tutti i passaggi per una successione sicura.
Con la successione a causa di morte un soggetto subentra ad un altro soggetto in una o più situazioni giuridiche che non si estinguono con la morte.Dal punto di vista dei beni che ne sono oggetto, la successione può essere di due tipi:
- successione testamentaria: quando è regolata da un testamento
- successione legittima in mancanza di un testamento, la successione è regolata dalla legge.
Nel caso esista un testamento, ma non disciplini l’intera successione, la stessa sarà in parte testamentaria e in parte legittima.
A taluni soggetti, quali il coniuge, i discendenti e gli ascendenti in mancanza di discendenti, spetta in ogni caso il diritto ad una quota di eredità. Questo diritto alla quota di legittima configura un limite all’autonomia testamentaria e s’inquadra nell’ambito della cosiddetta successione necessaria.
La successione è un fenomeno molto complesso che si apre al momento della morte di una persona.
L’eredità si devolve per legge o per testamento.
La successione legittima ha luogo quando il defunto non ha lasciato testamento.
La successione testamentaria è quella regolata, in tutto o in parte da un testamento, che è un atto personalissimo, sempre revocabile e che spiega efficacia al momento della morte.
La successione dei legittimari non è un terzo tipo di successione, ma riguarda i soggetti a favore dei quali la legge riserva una quota di eredità.
Il formalismo che coinvolge il testamento deriva dalla sua natura di atto irripetibile; proprio per tale motivo è di fondamentale importanza rispettare le norme che regolano ciascun tipo di testamento.Le norme in materia di successione distinguono tra eredi legittimi e legittimari, stabiliscono la disciplina nel caso di concorso tra eredi (ascendenti, coniuge, figli, fratelli e sorelle) e le quote di riserva dei legittimari, quote che, se violate in conseguenza di una donazione diretta o indiretta o di una disposizione un testamentaria, possono dare luogo ad impugnazione di tali atti al fine di sentire disporre la riduzione della disposizione lesiva.
Spesso succede che sia una compravendita, che dissimuli una donazione, a violare i diritti dei legittimari: allora sarà necessario far accertare la simulazione ed esperire l’azione di riduzione ma, prima ancora, occorrerà eseguire i calcoli della c.d. “riunione fittizia”.
L’eredità può essere accettata tacitamente, espressamente o con beneficio d’inventario, così come può essere rinunciata.
L’eredità una volta rinunciata, a certe condizioni, può essere accettata, ma se accettata non può più essere rinunciata.
Nel campo successorio, negli ultimi anni, ci sono state molteplici novità legislative, come, ad esempio, nel caso della filiazione avvenuta fuori dal matrimonio, oppure nel campo delle unioni civili.
Le polizze di assicurazione sulla vita per il caso di morte a favore di un terzo, ricondotte nella figura del contratto a favore di terzo, non entrano a far parte dell’asse ereditario, perché sono acquisite dal beneficiario iure proprio e non iure successionis, per effetto della designazione da parte del contraente e, quindi, la prestazione dovuta dall’assicuratore non deve essere indicata nella denuncia di successione.
Nel caso di polizza sulla vita per il caso di morte, la prestazione dovuta dall’assicuratore in favore del terzo è dovuta in dipendenza della morte dell’assicurato e il beneficiario acquista il diritto alla prestazione per via della stipulazione del contratto di assicurazione in suo favore da parte del contraente. Il contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzo, proprio per tali motivi, è qualificato come atto inter vivos con effetti post mortem. Il beneficiario, proprio perché fa valere un diritto proprio, può rivolgersi all’assicuratore direttamente per ottenere la prestazione dovuta.
Il fenomeno successorio, ripetiamo, è molto complesso, ma questo studio Legale vi può aiutare a risolvere le problematiche ad esso legate o a sciogliere tutti i dubbi che possono sorgere al momento di redigere un testamento.
Donazioni
La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una persona arricchisce l’altra, disponendo a suo favore di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. Poiché una volta conclusa è di norma irrevocabile ad opera di una delle parti, per la donazione è essenziale è la forma del contratto: deve essere conclusa sotto il controllo del notaio per atto pubblico alla presenza di due testimoni. È opportuno quindi farsi consigliare dal notaio che potrà indicare le soluzioni giuridiche più adatte ad evitare futuri, dolorosi contenziosi familiari e rilevanti problemi di commerciabilità dei beni donati.
La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. La donazione è quindi un contratto: da ciò discende che, una volta conclusa, essa è di norma irrevocabile ad opera di una delle parti.
Gli elementi essenziali della donazione sono due:
- lo spirito di liberalità;
- l’arricchimento del donatario.