SOVRAINDEBITAMENTO
Si trova in sovraindebitamento chi, nonostante gli sforzi, non riesce più a sostenere i propri impegni economici e rimborsare finanziamenti o pagare i propri debiti.
Il sovraindebitamento può derivare, per esempio, da diversi acquisti rateizzati o da un imprevisto dovuto a questioni di mercato, di lavoro, familiari o di salute.
La legge lo definisce come “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.
LE SOLUZIONI AL SOVRAINDEBITAMENTO
La crisi da sovraindebitamento può essere gestita perseguendo tre diverse strade.
L’OCC, il Gestore della Crisi e un Giudice delegato valutano la fattibilità delle soluzioni possibili in ogni caso concreto tra le seguenti:
1. Accordo di composizione della crisi e ristrutturazione: ai creditori viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L’accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.
2. Piano del consumatore: funziona come l’accordo ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano un’attività professionale in corso.
3. Liquidazione del patrimonio del debitore: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinando il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.
All’esito della procedura di gestione della crisi il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell’esdebitazione.
L’esdebitazione comporta la possibilità di lasciarsi alle spalle i vecchi debiti anche se attraverso la gestione della crisi sono stati pagati solo in parte.
CHI PUO’ ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO?
Con l’istituzione dell’ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE, l’Ordine degli Avvocati intende affrontare il grave problema sociale di quanti si trovano in stato di insolvenza e che, secondo la normativa attualmente in vigore, non possono né fallire né avvalersi delle altre procedure concorsuali per dilazionare i debiti e abbatterli parzialmente con l’accordo dei creditori.
I soggetti destinatari sono:
• consumatori
• imprenditori agricoli
• start up innovative
• imprenditori sotto la soglia di cui all’art 1 Legge Fallimentare (negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila)
• imprenditori sopra la soglia di cui all’art 1 Legge Fallimentare ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila)
• imprenditori cessati
• soci illimitatamente responsabili (es: socio di s.n.c., socio accomandatario di una s.a.s.)
• professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi
• società professionali ex L. 183/2011
• associazioni professionali o studi professionali associati
• società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali
• enti privati non commerciali.
CHI NON PUO’ ACCEDERE ALLA PROCEDURA:
Non possono invece accedere alla procedura di gestione della crisi da sovraindebitamento:
• l’imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali
• chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento
• chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore
• chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica
CHI E’ IL GESTORE DELLA CRISI
Il Gestore della Crisi è un professionista scelto dall’OCC per studiare la situazione di chi è in sovraindebitamento e trovare, insieme al debitore, delle possibili soluzioni.
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
L’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) dell’Ordine degli Avvocati di Milano è stato istituito in attuazione della legge 3 del 2012 ed è iscritto dal 1 aprile 2016 al n. 34 del Registro degli Organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia.
L’OCC è un’istituzione, imparziale ed indipendente, che fornisce informazioni sul sovraindebitamento, valuta le richieste di chi vuole attivare la procedura e nomina i gestori delle crisi.